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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 7
Società della salute: finalità e funzioni. Modifiche all'articolo 71 bis della l.r. 40/2005
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
I comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli enti locali
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse
.”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 bis. La società della salute esercita direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui al comma 3, lettere a), b) ed e).
”.
4. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 ter. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, fatta eccezione per le zone-distretto formate da un solo comune, con riferimento alle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), i contenuti minimi ed i tempi e le modalità con cui la società della salute assicura la gestione diretta:
a) con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
b) con riferimento al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali per i livelli essenziali delle prestazioni sociali.
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 ter, la società della salute gestisce unitariamente per i soggetti aderenti le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), nei contenuti minimi, tempi e modalità previsti al medesimo comma 3 ter, in forma diretta oppure:
a) tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale per le attività di cui al comma 3, lettera c);
b) tramite convenzione con uno degli enti aderenti per le attività di cui al comma 3, lettera d).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.