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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 4
Piani integrati di salute. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 bis. Nelle zone-distretto di nuova istituzione di cui all’allegato B, il PIS promuove la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell’
articolo 22, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11
(Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla
l.r. 40/2005
ed alla
l.r. 41/2005
), volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, ciascuna articolazione territoriale individua
un referente
che partecipa alle sedute degli organismi di cui agli articoli 11 e 12, con diritto di voto limitatamente alle deliberazioni di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), e all’articolo 12, comma 6, lettere a) e b).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.