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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati complessivamente in euro 2.730.000,00 per ciascun anno dal 2018 al 2022, si fa fronte per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019 per euro 800.000,00 e con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019 per euro 1.930.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008 ).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.