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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 27
Incentivi di finanziamento per accorpamenti di zone-distretto
1. Per il quinquennio 2018 – 2022 alle zone-distretto di nuova istituzione è erogato un contributo di primo avvio nella misura pari a 50.000,00 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento.
2. Le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato a 150.000,00 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento, nel caso in cui sia stato individuato come modello organizzativo la società della salute.
4. Al fine di incentivare ulteriormente gli accorpamenti di cui al comma 1, nonché nuovi accorpamenti tra zone-distretto, il piano sanitario e sociale integrato regionale può individuare ulteriori specifici incentivi di finanziamento attribuiti con vincolo di destinazione e prevedere altresì punteggi aggiuntivi nei bandi regionali.
5. I contributi di cui al comma 3 e gli eventuali incentivi sono maggiorati del 30 per cento nel caso in cui tutti i comuni della medesima zona-distretto abbiano aderito al modello organizzativo della società della salute.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.