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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 24
Fusione per incorporazione delle società della salute
1. Nelle zone-distretto di nuova istituzione ove vi sia la presenza di due o più società della salute, le assemblee dei soci delle stesse procedono ad una fusione per incorporazione in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, individuando nella società della salute che rappresenta la maggior quota della popolazione, salvo diversa intesa tra le suddette assemblee, l'ente incorporante.
2. Dopo avere individuato l'ente incorporante ai sensi del comma 1, le giunte esecutive delle società della salute interessate redigono, entro i termini previsti dal provvedimento di cui al comma 6, un progetto di fusione, nel quale devono essere presenti i seguenti elementi:
a) la denominazione e la sede delle società della salute partecipanti alla fusione;
b) la convenzione istitutiva della società della salute incorporante a seguito della fusione e lo statuto;
c) le modalità di assegnazione delle quote di partecipazione della società della salute incorporante a seguito della fusione;
d) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società della salute partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società della salute incorporante.
3. Il progetto esecutivo è corredato dai seguenti documenti:
a) la situazione patrimoniale o il bilancio dell'ultimo esercizio delle società della salute interessate dall'incorporazione;
b) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società della salute interessate all'incorporazione, con le relazione dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
c) una relazione illustrativa da cui risultino, in particolare, i criteri di determinazione delle quote di partecipazione dei singoli soci alla società della salute incorporante a seguito della fusione.
4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati presso le sedi delle società della salute partecipanti alla fusione e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.
5. Decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione ai sensi del comma 4, le assemblee dei soci interessate decidono, nei successivi quindici giorni, in ordine all'incorporazione attraverso l'approvazione del progetto esecutivo, ciascuna deliberando secondo le modalità previste nella propria convenzione istitutiva e nel proprio statuto.
6. Ulteriori elementi di dettaglio in merito ai tempi, alle procedure e alle modalità per la fusione per incorporazione delle società della salute interessate sono disciplinati con apposita deliberazione della Giunta regionale, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
7. A seguito della incorporazione, l’assemblea dei soci della società della salute approva l’integrazione dello statuto e della convenzione istitutiva della società della salute incorporante secondo le determinazioni del progetto di cui al comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.