Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11
Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017
Art. 11
Organi di controllo. Modifiche all'articolo 71 decies della l.r. 40/2005
1. La rubrica dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “
Organi di controllo
”.2. Il comma 1 dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
1. Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico
.”.3. Dopo il comma 6 dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
“
6 bis. Il revisore unico della società della salute è nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza.
”.4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
“
6 ter. L'indennità annua lorda spettante al revisore unico è fissata in misura non superiore al 30 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.