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Legge regionale 7 marzo 2017, n. 9

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano “Innovazione - Made in Tuscany” e “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane”. Modifiche alla l.r. 46/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 10 marzo 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere b), i), n), o), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 ).


Considerato quanto segue.


1. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, che fondano radici nella memoria delle tradizioni storiche della Regione Toscana si segnalano, oltre alla Festa della Toscana, istituita dalla Regione nell’anno 2001 quale occasione solenne di ricordo e riflessione sulle radici di pace e giustizia della tradizione toscana, le ricorrenze del capodanno toscano, dell’indipendenza della Toscana e della prima seduta del Consiglio regionale;


2. Nella seduta di Consiglio regionale del 7 luglio 2015, con la risoluzione n. 2 (Indirizzi per le funzioni di rappresentanza delle sedi consiliari), è stato infatti deciso di introdurre, ad integrazione delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale già disciplinate dalla l.r. 46/2015 con la denominazione di Festa della Toscana, le predette ricorrenze del capodanno toscano, in data 25 marzo, dell’indipendenza della Toscana, in data 27 aprile e della prima seduta del Consiglio regionale, in data 13 luglio. Ciò in considerazione del rilevante valore storico e istituzionale da queste rappresentato per la Regione Toscana e del rilievo di tali ricorrenze e della loro celebrazione per la promozione della cultura e della memoria delle tradizioni storiche regionali;


3. Un atto importante nel quadro degli eventi storici che hanno contribuito alla configurazione del territorio toscano quale oggi costituisce la nostra Regione fu il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, il 27 agosto 1569. Questo segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva infatti Cosimo I e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, di “reputazione che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, prefigurando di fatto l’attuale configurazione regionale. A tale evento storico si ritiene dunque di dare ricorrente celebrazione attraverso la “Giornata degli Etruschi”;


4. Nell’ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s’inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e anniversari che possano assumere una particolare valenza per l’identità toscana. In quest’ottica è necessario prevedere la possibilità per l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di stabilire annualmente la celebrazione di tali anniversari;


5. L’esperienza fin qui realizzata del premio Impresa+Innovazione+Lavoro indica la necessità di ampliare il raggio d’intervento nell’ambito dell’innovazione tecnologica, che, da incentivo alle imprese a far proprie le pratiche innovative, si rivolga al sostegno e alla promozione dell’ideazione stessa dell’innovazione, quale fenomeno complesso correlato anche alla possibilità di effettuare ricerca e destinato a sostenere iniziative di carattere artistico, didattico o culturale in genere, così come la competitività nei diversi comparti economici;


6. La volontà più volte espressa dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di attivare forme specifiche d’intervento per la valorizzazione, il sostegno e la promozione di “start up” e progetti legati al campo della ricerca e dell’innovazione provenienti prioritariamente dal mondo giovanile;


7. La massima valorizzazione di un’iniziativa in forma di premio nel campo dell’innovazione può essere raggiunta attraverso la creazione di sinergie fra enti e dunque, sulla scia di analoghe esperienze già instaurate, attraverso la stipula di apposito protocollo d'intesa fra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e altri enti promotori interessati, per la costituzione di un comitato organizzatore;


8. È giunto a chiusura il programma celebrativo del premio Franca Pieroni Bortolotti, istituito nell’anno 2012, che trova il suo adempimento conclusivo nella imminente pubblicazione delle tesi vincitrici, a cura delle edizioni dell’Assemblea. Al contempo si sono riscontrate, per un verso, la non più piena pertinenza del premio Franca Pieroni Bortolotti con l’oggetto della presente legge, che rende pertanto necessario non riproporlo nel presente testo e, per altro verso, l’esigenza di dare riconoscimento, promozione e incentivo alla cultura e alla creatività presenti nella storia imprenditoriale della nostra Regione, con lo scopo sollecitarne la progettualità e tutelarne il compito di perpetuare le migliori tradizioni. Per tali finalità s'intende istituire il premio “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane” rivolto alle categorie più rappresentative della produttività e del commercio di tradizione della Toscana, quali: gli esercizi storici, i centri commerciali naturali, i mercati storici e le imprese. Il premio mira a divenire anche uno strumento di visibilità dell'eccellenza toscana attraverso la creazione di un canale comunicativo specifico costituito dall'annuario del premio stesso. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stipula dunque un apposito protocollo d'intesa con le associazioni di categoria più rappresentative del territorio al fine di creare le massime sinergie per l'attuazione del premio e la realizzazione dei suoi scopi;


Approva la presente legge

Art. 1
Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali “Innovazione - Made in Tuscany” e “Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane”. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015
1. Il punto 2 del preambolo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 ), è sostituito dal seguente:
2. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, si segnalano la Festa della Toscana, le ricorrenze del capodanno toscano, in data 25 marzo, dell’indipendenza della Toscana, in data 27 aprile, della prima seduta del Consiglio regionale, in data 13 luglio, del conferimento del titolo di Granduca della Toscana a Cosimo I, con estensione del suo dominio all’intero territorio che fu degli Etruschi, in data 27 agosto; il “Pianeta Galileo”, il premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany” e il premio regionale “Giovanni Da Verrazzano – Eccellenze toscane
”.
2. Dopo il punto 4 del preambolo della l.r. 46/2015 sono inseriti i seguenti:
4 bis. Con risoluzione 7 luglio 2015, n. 2 (Indirizzi per le funzioni di rappresentanza delle sedi
consiliari) il Consiglio regionale ha approvato la relazione del Presidente del Consiglio regionale
che detta indirizzi per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana, ulteriori rispetto a quella del 30 novembre, e che individua nel 25 marzo la celebrazione del capodanno dell’annunciazione, celebrato in Toscana fino al 1750 come primo giorno dell’anno; nel 27 aprile la ricorrenza dell'indipendenza toscana, quando con la partenza del Granduca da Firenze questi lasciò un sistema che, attraverso il governo provvisorio, portò la Toscana ad essere una regione autonoma; infine nel 13 luglio la ricorrenza dell’insediamento della prima assemblea regionale toscana, nel 1970, con la nomina del primo presidente del Consiglio regionale nella persona di Elio Gabbuggiani.
4 ter. Fu Papa Pio V ad “inventare” il titolo di Granduca di Toscana con una bolla papale del 27 agosto 1569, con cui attribuì al Duca di Firenze, Cosimo I, il titolo di Granduca di Toscana; un titolo che non lasciava dubbi sulla primazia dei Medici sugli altri principi italiani. Un atto importante, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva, infatti, Cosimo I, e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, di “reputazione”, che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli Etruschi, prefigurando di fatto l’attuale configurazione regionale. Il 27 agosto, dunque, s’intende celebrare l’origine etrusca del territorio toscano, attraverso la “Giornata degli Etruschi” ed il sostegno alle iniziative tematiche promosse sul territorio dagli enti locali e dai musei civici della Toscana appartenenti agli enti locali.
4 quater. Nell’ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s’inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e anniversari che possano assumere una particolare valenza per l’identità toscana. In quest’ottica è necessario prevedere la possibilità per l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di stabilire annualmente la celebrazione di tali anniversari.
3. I punti 8 e 9 del preambolo della l.r. 46/2015 sono sostituiti dai seguenti:
8. L’esperienza delle iniziative fin qui svolte per la promozione dell’innovazione, miratamente rivolte al mondo dell’imprenditoria, inducono a ritenere necessario ampliare il raggio d’intervento nell’ambito dell’innovazione tecnologica, che, da incentivo alle imprese a far proprie le pratiche innovative, si rivolga al sostegno e alla promozione dell’ideazione stessa dell’innovazione quale fenomeno complesso correlato anche alla possibilità di effettuare ricerca, e destinato a valorizzare iniziative di carattere artistico, didattico o culturale in genere così come a sostenere la competitività nei diversi comparti economici.
9. Per gli scopi del punto 8 si ritiene di attivare uno specifico intervento, nella forma del premio, denominato “Innovazione - Made in Tuscany”, tale da valorizzare, sostenere e promuovere ”start up” e progetti legati al campo della ricerca e dell’innovazione, provenienti prioritariamente dal mondo giovanile. Al fine di perseguire la massima valorizzazione di un’iniziativa premiale nel campo dell’innovazione si mira alla creazione di sinergie fra enti prevedendo la stipula di un apposito protocollo d'intesa fra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e altri enti promotori interessati, per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio
.”.
4. Il punto 10 del preambolo della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:
10. Per offrire promozione e incentivo alla cultura e alla creatività presenti nella storia imprenditoriale della nostra Regione, sollecitarne la progettualità e tutelarne il compito di perpetuare le migliori tradizioni viene istituito il premio “Giovanni Da Verrazzano - Eccellenze toscane” rivolto alle categorie più rappresentative della produttività e del commercio di tradizione della Toscana, quali: gli esercizi storici, i centri commerciali naturali, i mercati storici e le imprese. Il premio mira a divenire anche uno strumento di visibilità dell'eccellenza toscana attraverso la creazione di un canale comunicativo specifico costituito dall'annuario del premio stesso. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stipula dunque un apposito protocollo d'intesa con le associazioni di categoria più rappresentative del territorio al fine di creare le massime sinergie per l'attuazione del premio e la realizzazione dei suoi scopi.
”.
5. Al punto 11 del preambolo della l.r. 46/2015 le parole: “
dei quattro
” sono sostituite dalla seguente: “
degli
.”.
Art. 2
Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana e dei singoli anniversari storici. Inserimento del capo II bis nella l.r. 46/2015
1. Dopo il capo II della l.r. 46/2015 è inserito il seguente: “
CAPO II bis – Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana e dei singoli anniversari storici
”.
Art. 3
Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 46/2015
1. Dopo l’articolo 3, nel capo II bis della l.r. 46/2015 , è inserito il seguente:
“A
rt. 3 bis Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana
1. La celebrazione del Capodanno toscano si tiene il 25 marzo di ogni anno.
2. La celebrazione dell’indipendenza della Toscana si tiene il 27 aprile di ogni anno. La celebrazione della ricorrenza della prima seduta del Consiglio regionale della Toscana si tiene il 13 luglio di ogni anno.
3. La celebrazione della “Giornata degli Etruschi” si tiene il 27 agosto di ogni anno.
Art. 4
Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana. Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 46/2015
1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 46/2015 è inserito il seguente:
Art. 3 ter Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente, entro il termine di trenta giorni precedenti ciascuna delle ricorrenze di cui all’articolo 3 bis, fornisce indirizzi agli uffici per la predisposizione dei relativi programmi celebrativi e approvazione dei relativi finanziamenti.
”.
Art. 5
Celebrazione di singoli anniversari storici. Inserimento dell’articolo 3 quater nella l.r. 46/2015
1. Dopo l’articolo 3 ter della l.r. 46/2015 è inserito il seguente:
Art. 3 quater Celebrazione di singoli anniversari storici
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può deliberare annualmente la celebrazione di singoli anniversari storici la cui ricorrenza cada nell’anno in corso.
2. Per la programmazione e l’organizzazione delle celebrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 ter.
”.
Art. 6
Premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”. Sostituzione della rubrica del capo IV della l.r. 46/2015
1. La rubrica del capo IV della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: “P
remio regionale “Innovazione - Made in Tuscany
”.
Art. 7
Istituzione del premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 46/2015 .
1. L’articolo 5 della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”
1. È istituito il premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”, quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica e per la promozione dell’iniziativa giovanile.
2. Allo scopo di garantire la massima valorizzazione del premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”, il Presidente del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, stipula un
protocollo d’intesa con altri enti promotori interessati per la costituzione del comitato promotore.
3. Il protocollo di cui al comma 2 è volto, in particolare, alla regolamentazione dei seguenti aspetti:
a) definizione puntuale delle caratteristiche del premio;
b) indicazione dei compiti del comitato promotore;
c) definizione delle modalità organizzative del premio e del relativo finanziamento;
d) regolamentazione degli obblighi dei soggetti promotori e sostenitori;
e) requisiti di partecipazione delle opere candidate.
”.
Art. 8
Premio regionale “Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane”. Sostituzione della rubrica del capo V della l.r. 46/2015
1. La rubrica del capo V della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: “
Premio regionale Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane
”.
Art. 9
Istituzione del premio regionale “Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane”. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 46/2015
1. L’articolo 6 della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 6 Premio regionale “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane”
1. È istituito il premio “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane” per la promozione e valorizzazione del sapere e del saper fare proprio del mondo produttivo e commerciale della Toscana.
2. Il premio ha cadenza annuale e conferisce il riconoscimento di “eccellenza toscana”, oltre ad una somma in denaro. Esso è suddiviso in sezioni costituite dalle seguenti categorie:
a) esercizi storici;
b) centri commerciali naturali;
c) mercati storici;
d) imprese.
3. Per la massima valorizzazione dell'iniziativa il Presidente del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, stipula un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 2. Il protocollo è volto a definire in particolare:
a) le caratteristiche puntuali del premio, declinate secondo le sezioni di cui esso si compone;
b) la composizione del comitato organizzatore, compiti e obblighi dei componenti;
c) la giuria del premio;
d) la criteri di selezione dei partecipanti;
e) le modalità di partecipazione dei concorrenti;
f) gli aspetti organizzativi della fase di bando e della premiazione;
g) la disciplina dell'annuario del premio.
”.
Art. 10
Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 46/2015
1. L’articolo 7 della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente :
Art. 7 Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2017-2018-2019 nel modo seguente :
a) per la Festa della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2019;
b) per Pianeta Galileo, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 78.200,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2019;
c) per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 200.00,00 relativo all’annualità 2019;
d) per la celebrazione di singoli anniversari storici, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2019;
e) per il premio regionale Innovazione – Made in Tuscany, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titoli 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2019;
f) per il premio regionale Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titoli 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 50.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 50.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 50.000,00 relativo all’annualità 2019.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.