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Legge regionale 6 marzo 2017, n. 8

Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 10 marzo 2017

Art. 2
Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 85/2016
1. L’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/009 e 22/2015), è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:
a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche;
b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche.
2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 , mediante deliberazione della Giunta regionale, possono essere individuate società energetiche tenute a ricevere i rapporti di controllo, per ambiti territoriali diversi da quelli individuati ai sensi del comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.