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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare, l’articolo 10;


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale.);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di rendere omogenea la disciplina degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite le disposizioni relative al piano della qualità della prestazione organizzativa e della conseguente valutazione dell’organo di vertice amministrativo nelle leggi nelle quali non erano previste espressamente, ma applicate in via di prassi amministrativa;


2. Al fine di favorire un’accelerazione dei tempi di approvazione degli atti di programmazione e di bilancio degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, è stata inserita una tempistica uniforme per quanto concerne i vari passaggi istituzionali, rimodulando la disciplina dei termini per l’adozione e l’approvazione degli atti stessi da parte dei soggetti competenti;


3. Con l’obiettivo di responsabilizzare ulteriormente le figure di vertice amministrativo degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite, ove possibile, due ulteriori fattispecie di condotta, collegate al mancato conseguimento degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione e alla tardiva o mancata adozione dei bilanci, che possono dar luogo alla revoca anticipata dell’incarico, con conseguente risoluzione del contratto;


4. Nell’ottica di realizzare una disciplina omogenea dei soggetti giuridici che operano per conto dell’amministrazione regionale e di uniformarla, ove possibile, a quella degli enti dipendenti, si è ritenuto opportuno modificare le disposizioni della l.r. 28/2008 e della l.r. 87/2009 in merito ai tempi di elaborazione del bilancio preventivo e del piano di attività delle relative società in house;


5. Per quanto concerne l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), la disciplina inserita nella l.r. 30/2009 è stata adeguata alla nuova architettura istituzionale e alla conseguente ridistribuzione delle funzioni derivante dalla Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dal successivo riordino attuato con legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). In particolare, sono stati eliminati i vari riferimenti, presenti sia nella motivazione della l.r. 30/2009 sia nell'articolato, relativi al ruolo delle province e delle comunità montane e si è soppressa la Conferenza permanente istituita per la programmazione e la verifica delle attività dell'ARPAT in quanto tutte le funzioni in materia ambientale sono oggi attribuite ed esercitate dalla Regione e il livello provinciale della Conferenza stessa è stato quindi superato dal nuovo assetto organizzativo;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.