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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

CAPO V
Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)
Art. 25
Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009
1. Il numero 18 del preambolo della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è abrogato.
Art. 26
Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009
1. Il numero 19 del preambolo della l.r. 30/2009 è abrogato.
Art. 27
Attività istituzionali dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2009
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 30/2009 le parole: “
delle province, dei comuni, delle comunità montane
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei comuni, delle unioni di comuni
”.
Art. 28
Carta dei servizi e delle attività. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 30/2009 le parole: “
, previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all’articolo 14, comma 5, lettera b),
” sono soppresse.
Art. 29
Conferenza permanente. Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 14 della l.r. 30/2009 è abrogato.
Art. 30
Indirizzi regionali. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 15 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 15 Indirizzi regionali
1. La Giunta regionale approva entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, appositi indirizzi che individuano in particolare:
a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 per lo svolgimento delle attività istituzionali non obbligatorie;
b) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività di cui all’articolo 16;
c) i criteri per l’integrazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre, le richieste di attività istituzionali non obbligatorie.
”.
Art. 31
Piano delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 16 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 16 Piano delle attività dell’ARPAT
1. Il piano annuale con proiezione triennale delle attività definisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attività e il bilancio preventivo economico.
3. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico, di cui all’articolo 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell’ARPAT la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.
5. Nel corso dell’anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. A tal fine il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di modifica del piano.
6. La modifica al piano di cui al comma 4 può prevedere ulteriori attività, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’articolo 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate.
7. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.
”.
Art. 32
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 30/2009
1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:
Art. 16 bis Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARPAT definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARPAT.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore generale in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 16 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
”.
Art. 33
Direttore generale. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2009
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:
8 bis. La valutazione del direttore generale dell’ARPAT è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
”.
Art. 34
Cessazione dall’incarico di direttore generale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2009
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell’articolo 22, comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 16 bis;
”.
b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 31, commi 2 e 6 per cause imputabili alla responsabilità del direttore generale.
”.
Art. 35
Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2009
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 la parola: “
annuale
” è soppressa.
b bis) alla predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 16 bis;
”.
c) all’adozione del bilancio preventivo economico dell’ARPAT, di cui all’articolo 31;
”.
Art. 36
Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio. Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 31 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 31 Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio
1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’ARPAT e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. Al bilancio è allegata la relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARPAT, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ARPAT trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sui risultati conseguiti che evidenzia in particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
6. All’attività contrattuale, di gestione del patrimonio e alla contabilità dell’ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le aziende sanitarie.
7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.