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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

CAPO X
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 )
Art. 56
Contabilità e bilancio dell’ente parco. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 30/2015
1. L’articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), è sostituito dal seguente:
Art. 35 Contabilità e bilancio dell’ente parco
1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Al bilancio di esercizio è allegato, ove redatto, il bilancio sociale e ambientale di cui all’articolo 38.
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal consiglio direttivo e trasmesso, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio, unitamente alla relazione del collegio regionale unico dei revisori.
4. La Giunta regionale acquisisce il parere della comunità del parco e, in assenza di rilievi istruttori, trasmette, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
5. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ente parco, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ente parco trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
6. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
7. Il bilancio di esercizio è adottato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
8. La Giunta regionale, acquisito il parere della comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l’approvazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del bilancio stesso.
9. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’approvazione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 6 e 8.
10. Il consiglio direttivo approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità dell’ente parco.
”.
Art. 57
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 30/2015 le parole: “
entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, sulla base delle risorse disponibili
” e le parole: “
La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all’articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti.
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.