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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014. (1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 3
Documentazione per il rilascio del permesso di costruire
1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire.
2. I proprietari degli immobili aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1 possono conseguire il permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 , previa verifica da parte del comune della sussistenza delle condizioni stabilite dalla presente legge.
3. Ai fini di cui al comma 2, i proprietari degli immobili presentano al comune la richiesta di permesso di costruire, che contiene le dichiarazioni necessarie alla verifica:
a) dello stato di abbandono dell’immobile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del richiedente che attesti l'assenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge o l’esistenza di altre condizioni in grado di dimostrare lo stato di abbandono dell’immobile nel medesimo periodo; (14)

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

b) della presenza delle condizioni di degrado definite dall’articolo 1, nell'ambito della relazione tecnica di asseverazione.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.