Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2
Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017
Art. 5
Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 73/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:
“
1. Ai fini della partecipazione alla Commissione, le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla
l. 4/2013 , chiedono il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
”.2. L’alinea del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente: “
La competente struttura della Giunta regionale verifica che i soggetti di cui al comma 1:
”.3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “
all’adozione di
” sono sostituite dalle seguenti: “abbiano adottato
”.4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “
all’adozione
” sono sostituite dalle seguenti: “siano dotati
”.5. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “
alla definizione di
” sono sostituite dalle seguenti: “abbiano definito e approvato
”.6. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “
alla previsione di
” sono sostituite dalla seguente: “prevedano
”.7. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 prima delle parole: “
all’aggiornamento
” è inserita la seguente: “provvedano
” e dopo le parole: “alla sua realizzazione,
” è inserita la seguente: “anche
”.8. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituita dalla seguente:
“
f) rispettino la normativa per il trattamento dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.