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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2

Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 5
Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 73/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini della partecipazione alla Commissione, le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla
Sito esternol. 4/2013
, chiedono il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
”.
2. L’alinea del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente: “
La competente struttura della Giunta regionale verifica che i soggetti di cui al comma 1:
”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “
all’adozione di
” sono sostituite dalle seguenti: “
abbiano adottato
”.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “
all’adozione
” sono sostituite dalle seguenti: “
siano dotati
”.
5. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “
alla definizione di
” sono sostituite dalle seguenti: “
abbiano definito e approvato
”.
6. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “
alla previsione di
” sono sostituite dalla seguente: “
prevedano
”.
7. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 prima delle parole: “
all’aggiornamento
” è inserita la seguente: “
provvedano
” e dopo le parole: “
alla sua realizzazione,
” è inserita la seguente: “
anche
”.
f) rispettino la normativa per il trattamento dei dati personali di cui al
Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. del 1 marzo 2017, n. 7 , parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.