Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2
Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017
Art. 10
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 73/2008
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 73/2008 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. I contributi in conto interessi di cui all’articolo 9, comma 2 bis, sono erogati dall’anno 2018. Per la copertura degli oneri, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.
”.2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 10 della l.r. 73/2008 è aggiunto il seguente:
“
2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.