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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2

Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 1
Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 73/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all’innovazione delle attività professionali intellettuali), le parole: “
e di sostenere i diritti degli utenti
” sono sostituite dalle seguenti: “
riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale toscano, sostenendo anche i diritti degli utenti.
”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 73/2008 dopo la parola “
sede
” è inserita la seguente “
istituzionale
”.
c) istituisce un apposito fondo di rotazione e disciplina l’adozione di misure per il sostegno all’accesso e all’esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alla costituzione di reti e altre forme di aggregazione, anche interdisciplinari, tra professionisti.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. del 1 marzo 2017, n. 7 , parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.