Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2
Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017
Art. 1
Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 73/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all’innovazione delle attività professionali intellettuali), le parole: “
e di sostenere i diritti degli utenti
” sono sostituite dalle seguenti: “riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale toscano, sostenendo anche i diritti degli utenti.
”.2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 73/2008 dopo la parola “
sede
” è inserita la seguente “istituzionale
”.3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 73/2008 è sostituita dalla seguente:
“
c) istituisce un apposito fondo di rotazione e disciplina l’adozione di misure per il sostegno all’accesso e all’esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alla costituzione di reti e altre forme di aggregazione, anche interdisciplinari, tra professionisti.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.