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Legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1

Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Considerato quanto segue:


1. In materia di istruzione la Regione, per favorire il pluralismo delle offerte educative nell’ambito della scuola dell’infanzia, promuove azioni di sostegno finalizzate a garantire la più ampia partecipazione dei bambini all’esperienza educativa fornita dalla scuola con i seguenti interventi rivolti alle scuole dell’infanzia paritarie: potenziamento dell’offerta integrata e delle reti di scuole, coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole stesse e supporto per l’implementazione del sistema informativo;


2. In materia di formazione professionale la Regione, per realizzare opportunità formative in favore degli studenti iscritti agli istituti, tecnici o professionali, e ampliare le possibilità occupazionali degli stessi, promuove azioni finalizzate all’acquisizione di competenze professionali per l’ottenimento della qualifica professionale;


3. In materia di apprendistato, si disciplinano le modalità organizzative delle tipologie dell’apprendistato che realizzano il sistema duale per la parte di competenza regionale a seguito della modifica intervenuta nella normativa statale con il Sito esternodecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), che ha abrogato il Sito esternodecreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ), e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ), che riduce il margine di autonomia legislativa lasciato alle regioni;


4. Per quanto riguarda la Commissione regionale permanente tripartita, si inseriscono alcune deroghe alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in considerazione del ruolo che la Commissione svolge quale organo di concertazione con le parti sociali. Viene inoltre sostituito il riferimento alle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” con quello delle “organizzazioni rappresentative delle imprese”. La finalità è quella di ampliare la composizione della Commissione per non limitarla alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale. Inoltre la modifica consente di superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1566/2016, che ha annullato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative;


5. In considerazione dell’urgenza a provvedere alla modifica delle norme regolamentari per dar seguito alla procedura di rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.