Menù di navigazione

Legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1

Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2017

Art. 5
Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
1. Nella lettera c) del comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 le parole: “
sindacali dei datori di lavoro,
” sono sostituite dalle seguenti: “
rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali
”.
2. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
5 bis. Relativamente all’apprendistato professionalizzante, il regolamento regionale definisce le modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4,
Sito esternodel d.lgs. 81/2015
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.