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Legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1

Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2017

Art. 3
Formazione nell'apprendistato. Sostituzione dell’articolo 18 bis della l.r. 32/2002
1. L’articolo 18 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 18 bis - Formazione nell'apprendistato
1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:
a) valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto di apprendistato;
b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor;
d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti;
f) rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione professionale e lavoro, favorendo la transizione scuola-lavoro e l’occupabilità dei giovani attraverso il sistema duale, di cui al comma 3.
2. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi per le seguenti tipologie contrattuali, di cui all'
Sito esternoarticolo 41, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
):
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
3. Con le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c), si realizza l'apprendistato nel sistema duale, di cui all'
Sito esternoarticolo 41, comma 3, del d.lgs. 81/2015
, che si caratterizza per un raccordo organico e continuo tra formazione e lavoro.
4. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
), la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità operative dei percorsi formativi per le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c).
5. La deliberazione di cui al comma 4 è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente per materia. Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca la deliberazione è approvata sentiti anche i soggetti di cui all’
Sito esternoarticolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015
.
6. Per il contratto di apprendistato professionalizzante la Regione, con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 5 bis, disciplina gli ambiti di propria competenza individuati dal
Sito esternod.lgs. 81/2015
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.