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Legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1

Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2017

Art. 1
Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:
Art. 4 ter - Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia
1. La Regione riconosce alla scuola dell’infanzia, di cui all’
Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
(Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133
), il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico e favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell’infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell’infanzia, garantendo:
a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;
b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia;
d) il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell’istruzione, di cui all'articolo 16 ter.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le seguenti scuole paritarie riconosciute ai sensi
Sito esternodella legge 10 marzo 2000, n. 62
(Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
a) scuole dell’infanzia gestite da enti locali;
b) scuole dell’infanzia private.
3. Per promuovere il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia paritarie private, la Regione eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell’adozione di un avviso pubblico regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.