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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 10
- Progettazione opere pubbliche
1. Al fine di sostenere la progettazione di opere pubbliche di enti locali e di altri soggetti pubblici, la Giunta regionale definisce annualmente una quota delle risorse stanziate per gli investimenti nell'ambito delle politiche settoriali regionali che può essere destinata al finanziamento di spese di progettazione, fino al progetto definitivo, per opere coerenti con le finalità della programmazione regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.