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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87

Disposizioni per l’attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

Art. 4
Piano annuale delle attività. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 39/2009
1. L’articolo 5 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Piano annuale delle attività
1. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del consorzio e sono distinte in:
a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), o le attività derivanti dalla partecipazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 5;
c) attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, di cui all’articolo 4, comma 3.
2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali di cui all'articolo 16.
3. Il piano annuale delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci; il piano è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano annuale delle attività sono adottate dall'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale.
5. Le modifiche al piano annuale delle attività di importo inferiore a 100.000,00 euro, sono direttamente approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico.
6. L'amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art.12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.