Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 93
Agenzie di viaggio e turismo on line
1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente (62) con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ad esclusione dell’articolo 88, comma 3.
2. L'apertura delle agenzie di cui al comma 1 è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.