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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

Art. 6
Funzioni dei comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:
a) esercizio delle strutture ricettive;
b) esercizio delle attività professionali;
c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.
2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 7.(16)

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

2 bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera c). (17)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

2 ter. I comuni presenti in più ambiti territoriali di cui dell’allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti. (17)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

3. Sono fatte salve le convenzioni fra comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale definite entro la data di entrata in vigore della presente legge.
3 bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un’unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito. (17)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

4. Fino a quando non sia attivato l'esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
5. In caso di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 . A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l'accordo può prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015 . In caso di cessazione dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non comportano il trasferimento di risorse regionali. Resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la l.r. 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.