Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 3
Regolamento di attuazione
1. La Regione approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, il relativo regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento, al fine di disciplinare, in particolare:
a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari (12) forniscono informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, di cui all’articolo 2, comma 2;
b) le modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD), di cui all’articolo 8, comma 3;
c) le modalità con cui i comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1;
d) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all’articolo 12, comma 3;
e) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera a);
f) i segni distintivi degli IAT, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b);
g) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c);
h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d);
i) le modalità e le procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco, di cui all’articolo 16, comma 5;
j) i requisiti delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a);
k) i criteri per la classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera b);
l) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera c);
m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 37, comma 1;(13)
n) i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui all’articolo 44, comma 3;
o) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva, di cui all’articolo 75, comma 5;
p) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all’articolo 75, comma 6;
q) le conoscenze o capacità professionali, di cui all’articolo 94, comma 2, lettera a);
r) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida turistica, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a);(76)
s) i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, ci cui all’articolo 115, comma 1;(76)
u) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 123, comma 1, lettera a).(76)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.