Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 160
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
b) la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”);
c) l’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007);
d) gli articoli da 71 a 77 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
e) la legge regionale 11 dicembre 2012, n. 74 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
f) la legge regionale 7 maggio 2013, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”);
g) la legge regionale 27 novembre 2013, n. 71 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso);
h) gli articoli da 1 a 84 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 ).
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.