Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 104
Definizione dell’attività di guida turistica
1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.
2. L'esercizio della professione è consentito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.
3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 97/2013, è necessario il conseguimento della specifica abilitazione, ai sensi del medesimo comma 3.(64)
3 bis. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).(65)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.