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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

TITOLO III
Professioni turistiche
CAPO I
Guida turistica
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 104
Definizione dell’attività di guida turistica
1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.
2. L'esercizio della professione è consentito, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, della Sito esternolegge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.
3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 97/2013, è necessario il conseguimento della specifica abilitazione, ai sensi del medesimo comma 3.(64)

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

3 bis. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).(65)

Comma aggiunto con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

Art. 105
Esercizio della professione
1. Per l’esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di istituto secondario di secondo grado;
2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati con il regolamento (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

;
b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 107 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

. Il possesso del titolo di studio universitario esenta dalla frequenza dei corsi;
c) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea dall’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
3. Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. La cessazione dell'attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
Art. 106
Deroghe
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente legge per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;
b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzate all’accrescimento culturale individuale e di gruppo;
c) a chi, su incarico del comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente e senza scopo di lucro, attività divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo comune.
2. I soggetti che operano in base alle deroghe di cui al comma 1 non possono fregiarsi della qualifica di guida turistica.
Art. 107
Corsi di qualificazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per guida turistica, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.
Art. 108
Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 107 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio e di formazione, di aver già acquisito le conoscenze relative a materie che formano oggetto del corso.
Art. 109
Integrazioni dell'abilitazione professionale
1. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere. A tal fine possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell'ambito degli esami finali dei corsi di cui all'articolo 107 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

. In tal caso la commissione d'esame è integrata con esperti.
2. La Regione rilascia apposita attestazione a chi ha superato l'esame di cui al comma 1.
Art. 110
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali delle guide turistiche contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
Art. 111
Ingresso gratuito
1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 112
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA o in mancanza della specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 104, comma 3 (91)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38.

;
b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00:
a) chiunque, beneficiando delle deroghe di cui all'articolo 106 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1, viola il disposto dell'articolo 106 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 2;
b) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all'articolo 110 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 2.
3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:
a) la guida turistica che contravviene al disposto dell'articolo 110 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1;
b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l'abilitazione.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.
Art. 113
Divieto di prosecuzione dell'attività
1. La prosecuzione dell'attività professionale di guida turistica è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.
CAPO II
Accompagnatore turistico
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 114
Definizione dell'attività di accompagnatore turistico
1. È Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al (92)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39.

d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.(66)

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Art. 115
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell’esame di cui all’articolo 117;
abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117;
abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.
Art. 116
Abrogato.
Art. 117
Corsi di qualificazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell’accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.
Art. 118
Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 117 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, il numero delle ore e le modalità di accesso.
Art. 119
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 120
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA;
b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'articolo 119 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 2.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'articolo 119 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.
Art. 121
Divieto di prosecuzione dell'attività
1. La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.
CAPO III
Guida ambientale
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 122
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al (93)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40.

d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.
2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.
3. Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.
Art. 123
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, (94)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 41.

frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;
2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di guida ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.
3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.
5. La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
Art. 124
Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale
1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'articolo 146 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.
2. Le guide del parco o della riserva naturale già abilitate ai sensi dell' (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

articolo 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Possono altresì esercitare la professione di guida ambientale, nella specialità attinente, nel caso in cui la loro formazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 49/1995 , abbia garantito la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 che intendono esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 123 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale.
4. L'ente gestore del parco o della riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico un attestato di specializzazione di guida del parco o della riserva di riferimento, a seguito dell'espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo esame.
Art. 125
Corsi di qualificazione e specializzazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola articolazione, (95)

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42.

si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione.
4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze e comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.
5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.
Art. 126
Modalità e contenuti dei corsi
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 124, comma 4, e 125 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 127
Obblighi professionali
1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.
Art. 128
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 129
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA;
b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00, la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'articolo 128 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 2.
3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00, la guida ambientale che contravviene al disposto dell'articolo 128 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate
Art. 130
Divieto di prosecuzione dell'attività
1. La prosecuzione dell’attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
2. In caso di divieto di prosecuzione dell’attività è ritirata la tessera di riconoscimento.
CAPO IV
Maestro di sci
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 131
Definizione dell'attività di maestro di sci
1. È maestro di sci, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).
Art. 132
Albo professionale regionale dei maestri di sci
1. È istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.
2. L'albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 138 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall' articolo 142 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
3. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:
a) maestri di sci alpino;
b) maestri di sci di fondo;
c) maestri di sci di snowboard.
4. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 133 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1, lettera a), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 134 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale dei maestri di sci istituito dalla l.r. 42/2000 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.
Art. 133
Requisiti per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 134 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

e il superamento dei relativi esami.
2. Il collegio regionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 138 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 134
Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali.
3. I corsi di qualificazione professionale assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato.
4. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.
5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 133 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1, lettera a).
7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.
Art. 135
Modalità e contenuti dei corsi
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 134 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, il numero delle ore e le modalità di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.
Art. 136
Maestri di sci di altre regioni e stati
1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 133 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
4. Ai maestri di sci cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel Sito esternodecreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in Toscana.
6. Ai cittadini di stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'Sito esternoart. 1, comma 6, del d.lgs. Sito esterno25 luglio 1998, n. 286 ).
7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 133 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.
Art. 137
Esercizio abusivo della professione
1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
Art. 138
Collegio regionale dei maestri di sci
1. Il Collegio regionale dei maestri di sci è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata.
2. Sono organi del collegio:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall’Assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'Assemblea del Collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con la Regione nell'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 134 e 135 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

;
e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
f) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.
5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.
Art. 139
Scuole di sci
1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'articolo 131 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 2.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA allo SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.
4. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Art. 140
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 141
Sanzioni disciplinari
1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dal presente testo unico e dalla Sito esternolegge 81/1991 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.
Art. 142
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale
1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 143
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 132 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

;
b) il maestro di sci di uno stato non membro dell’Unione europea che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'articolo 136 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 8.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'articolo 140 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:
a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 136 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 3;
b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'articolo 140 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, commi 1 e 2.
4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 144
Divieto di prosecuzione dell’attività
1. La prosecuzione dell’attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.
CAPO V
Guida alpina
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 145
Definizione dell'attività di guida alpina
1. È guida alpina, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 della l. 6/1989 , chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina - maestro d'alpinismo.
3. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1 con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d'alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.
4. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina - maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 146 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

decade.
6. Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, sono tenute a prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
Art. 146
Albo professionale regionale delle guide alpine
1. È istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina.
2. L'albo è distinto in due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 151 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'articolo 155 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
3. È da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.
4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 147 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1, lettera b), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 148 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
5. La guida impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 147 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1, lettera b).
6. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale, permane la facoltà di reiscrizione allo stesso nei successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 4.
7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale delle guide alpine istituito dalla l.r. 42/2000 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.
Art. 147
Requisiti per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
assolvimento dell'obbligo scolastico;
assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 148 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

ed il superamento dei relativi esami.
2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 148
Corsi di qualificazione e aggiornamento
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio.
2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.
4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 151 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

e avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'Sito esternoarticolo 15 della l. 6/1989 .
5. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
Art. 149
Modalità e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 148 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 150
Guide alpine di altre regioni e stati
1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale di cui all'articolo 151 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

provvede all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 147 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
3. L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
4. L'iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza.
Art. 151
Collegio regionale delle guide alpine
1. Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio stesso.
3. Spetta all'Assemblea del Collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo.
4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.
Art. 152
Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più guide alpine.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi conseguenti all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.
4. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.
5. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Art. 153
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 154
Sanzioni disciplinari
1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla Sito esternol. 6/1989 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.
Art. 155
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale
1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 156
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto nell'albo regionale di cui all'articolo 146 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell'articolo 153 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.
3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 153 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, commi 1 e 2.
4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 157
Divieto di prosecuzione dell’attività
1. La prosecuzione dell’attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.