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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

TITOLO II
Imprese turistiche
CAPO I
Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
SEZIONE I
Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive
Art. 17
Oggetto
1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:
a) alberghi;
b) residenze turistico-alberghiere;
c) alberghi diffusi;
d) condhotel;
e) campeggi;
f) villaggi turistici;
h) marina resort;
i) aree di sosta;
j) parchi di vacanza.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:
a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
2 bis. L’apertura dell’albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare. (23)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 8.

3. Con il regolamento la Regione stabilisce:
a) i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e quelli delle loro dipendenze;
b) i criteri per la loro classificazione;
c) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.
Art. 18
Alberghi
1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
2. Negli alberghi sono consentite:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), della l.r. 28/2005 stessa;
2 bis. E’ altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore. (25)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 9.

2 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza. (25)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 9.

3. Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
4. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.
Art. 19
Residenze turistico-alberghiere
1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina.
2. Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
3. Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.
4. Le residenze turistico-alberghiere, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel e, come tali, sono assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 23.
Art. 20
Dipendenze
1. Salva l'ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 18 e 19 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito «casa madre» lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti «dipendenze».
Art. 21
Alberghi diffusi
1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative (26)

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

in due o più edifici separati, vicini tra loro.
2. Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.
3. Per centro storico s'intende la zona territoriale omogenea di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ).
4. Per borgo rurale s'intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile nel territorio esterno alla città storica di una comunità, dalla presenza sia di edifici per la residenza sia di rustici e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità.
5. Per nucleo insediativo in ambito costiero s’intende la porzione di tessuto urbano o insediamento isolato, ancorché di recente formazione, collocato in prossimità della fascia costiera e dei siti a maggiore fruizione balneare, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.
6. La vitalità e la vivibilità dei luoghi ricorrono in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza dei servizi pubblici o privati di pubblica utilità;
b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG). (27)

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

7. Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso, ad eccezione dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, che possono avere destinazione d’uso turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi, possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Art. 22
1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da:
a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
b) unità abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
2. L’albergo diffuso può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, disciplinata dalla presente legge; a tale struttura si applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.
3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.
4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.
5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi (78)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28.

, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
Art. 23
Condhotel
1. Sono condhotel, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 novembre 2014 n. 164 , gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.
2. Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 31, commi 1 e 2, Sito esternodel d.l. 133/2014 convertito dalla Sito esternol. 164/2014 .
Art. 24
Campeggi
1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
2. I campeggi possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
3. Nei campeggi sono consentite:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 ;
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.
3 bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore. (30)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

3 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza. (30)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

4. Il titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, può allestire, per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento:
a) strutture quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, in non più del 70 per cento (31)

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

delle piazzole;
b) tende e relativi accessori, in non più del 20 per cento delle piazzolefermo restando il limite massimo del 70 per cento cumulando con le strutture di cui alla lettera a)(32)

Parole aggiunte con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

5. Nei campeggi è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
5 bis. Possono assumere la denominazione di “camping village“ i campeggi nei quali l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole. (33)

Comma aggiunto con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

Art. 25
Villaggi turistici
1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei villaggi turistici sono consentite:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 ;
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.
2 bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore. (34)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 13.

2 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza. (34)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 13.

3. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole.
4. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
Art. 26
Abrogato.
Art. 27
Marina resort
1. Sono marina resort, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 convertito dalla Sito esternol. 164/2014 , le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento. (36)

Parole aggiunte con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 15.

Art. 28
Aree di sosta
1. Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.
Art. 29
Parchi di vacanza
1. Sono parchi di vacanza i campeggi a gestione unitaria in cui è praticato l'affitto delle piazzole ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del 40 per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.
Art. 30
Divieti di vendita e di affitto
1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, (79)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 29.

nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza, in caso di vendita frazionata delle piazzole o delle strutture ancorate al suolo che insistono sulle medesime, o in caso di affitto delle piazzole o delle strutture per periodi pluriennali, decadono i requisiti previsti per l’esercizio dell’attività e trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 42, comma 1, e all’articolo 43, comma 2, lettera a), numero 5.
Art. 31
Commercializzazione di servizi turistici
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo). (80)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30.

SEZIONE II
Procedura e criteri di classificazione
Art. 32
Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può ricomprendere anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere esercitate nei confronti delle persone alloggiate, dei loro ospiti, di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati o al pubblico.
4. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Città metropolitana di Firenze (100)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26.

copia della SCIA e le relative variazioni.
Art. 33
Requisiti
1. Il titolare delle strutture di cui al presente capo e il suo rappresentante, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nel caso in cui il titolare delle attività di cui al presente capo sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 ).
4. L'esercizio dell'attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
b) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
c) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico edilizi comunali.
5. L'esercizio dell'attività degli alberghi diffusi è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto e di 14 metri quadrati per quelle a due letti; la superficie minima comprende anche gli spazi aperti sulle camere, purché non delimitati da serramenti, anche mobili. Per ogni letto aggiunto, consentito solo nelle camere a due letti e con massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie è aumentata di 6 metri quadrati;
b) i limiti di superficie di cui alla lettera a) sono ridotti a 12 metri quadrati per le camere a due letti e a 4 metri quadrati per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici;
c) l'altezza minima interna utile dei locali posti nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali in materia di igiene, con una media di 2,70 metri per le camere da letto e i locali di soggiorno, riducibile a 2,40 metri per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche degli immobili non consentano il raggiungimento di tale altezza.
Art. 34
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 35
Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività di cui al presente capo per un periodo superiore a quindici (37)

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo. (104)

Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 30.

Art. 36
Cessazione dell’attività
1. La cessazione delle attività di cui al presente capo è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Art. 37
1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.
2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:
a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;
e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera.
3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo 32.
4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
Art. 38
1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze in ogni momento e comunque a seguito della presentazione della SCIA (40)

Parole inserite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.
SEZIONE III
Norme particolari
Art. 39
Insediamenti occasionali
1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.
Art. 40
Campeggi temporanei
1. Il comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:
a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro.
2. Il comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
Art. 41
Campeggi (41)

Parole soppresse con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 19.

e villaggi turistici a gestione non lucrativa
1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi (41)

Parole soppresse con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 19.

o villaggi turistici riservati ad ospitare:
a) i propri associati, i soggetti destinatari dell’attività associativa e relativi accompagnatori;
b) gli associati e i soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di enti, associazioni e cooperative con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.
2. Tali disposizioni si applicano anche a enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
3. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione e possiedono almeno i requisiti previsti per i campeggi (41)

Parole soppresse con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 19.

classificati con una stella oppure per i villaggi turistici classificati con due stelle.
4. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.
SEZIONE IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 42
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o il gestore.
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 43
Sanzioni amministrative
1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:
a) chi contravviene a quanto previsto dai seguenti articoli:
1) articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e comma 5;
2) articolo 25, commi 3 e 4;
3) articolo 26, commi 3 e 4;
4) articolo 29, comma 2;
5) articolo 30.
b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:
a) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;
b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di dichiarare tale circostanza;
c) chi dota i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la SCIA.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
CAPO II
Altre strutture ricettive e locazioni turistiche(42)

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 44
Oggetto
1. Il presente capo disciplina:
a) le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:
1) case per ferie;
3) rifugi escursionistici;
4) rifugi alpini;
5) bivacchi fissi.
b) le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:
1) esercizi di affittacamere;
2) bed and breakfast;
3) case e appartamenti per vacanze;
4) residenze d’epoca.
c) i residence;
d) le locazioni turistiche.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:
a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
b) per apertura stagionale di intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
3. Con il regolamento sono stabiliti i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui al comma 1.
SEZIONE II
Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
Art. 45
Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.
3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata:
a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività associativa e relativi accompagnatori;
b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;
c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.
4. Il titolare e il gestore delle case per ferie possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 83 del d.lgs.159/2011 .
Art. 46
1. Sono ostelli (45)

Parole soppresse con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

le strutture ricettive, attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.
3. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 83 del d.lgs. 159/2011 .
Art. 47
Rifugi escursionistici
1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il titolare e il gestore dei rifugi escursionistici possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 83 del d.lgs. 159/2011 .
Art. 48
Rifugi alpini
1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il titolare e il gestore dei rifugi alpini possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 83 del d.lgs. 159/2011 .
3. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.
Art. 49
Bivacchi fissi
1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.
2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.
Art. 50
Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva
1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4.
5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
6. Per i rifugi alpini con custodia, nella SCIA è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.
7. L'attivazione di un bivacco fisso è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.
Art. 51
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 52
Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici (46)

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo. (104)

Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 30.

Art. 53
Cessazione dell’attività
1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
SEZIONE III
Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
Art. 54
Requisiti
1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti dal regolamento.
2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.
Art. 55
Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
2. Gli affittacamere possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio.
4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
Art. 56
Bed and breakfast
1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e (3)

Parole inserite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 1.

comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all’articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
Art. 57
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari ad uso residenziale (101)

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27.

composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
Art. 58
Residenze d'epoca
1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
2. Le residenze d’epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 18 e 19, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla l.r. 30/2003 che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca» mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.
Art. 59
Soggetti gestori
1. Per le strutture ricettive di cui alla presente sezione è obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.
Art. 60
Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.
Art. 61
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 62
Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici (47)

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo. (104)

Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 30.

Art. 63
Cessazione dell’attività
1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
SEZIONE IV
Definizione e caratteristiche dei residence
Art. 64
Residence
1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
2. Le unità abitative devono possedere:
a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti nel regolamento.
3. Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.
4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.
Art. 65
Classificazione e revisione della classificazione
1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione prevista nel regolamento.
2. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 66.
3. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
4. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.
Art. 66
Esercizio dell'attività di residence
1. L'esercizio dell’attività di residence è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 64 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può ricomprendere anche l’attività di somministrazione di bevande.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4.
5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
Art. 67
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dei residence, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 68
Sospensione dell’attività
1. La sospensione dell’attività di residence per un periodo superiore a quindici (48)

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo. (104)

Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 30.

Art. 69
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività di residence è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
SEZIONE V
Locazioni turistiche
Art. 70
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011 (81)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31.

, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di (98)

Parole soppresse con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 2.

omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
Art. 71
Scambio di alloggi per finalità turistiche
1. Ai fini del presente testo unico, non costituisce locazione a fini turistici l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato, nell'ambito dell'economia della condivisione (sharing economy).
Art. 72
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.
SEZIONE VI
Vigilanza e sanzioni
Art. 73
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 74
Sanzioni amministrative
1. Chi gestisce una delle strutture ricettive (50)

Parola aggiunta con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

disciplinate dal (51)

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:
a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA;
b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.
5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:
a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;
b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.
7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
CAPO III
Stabilimenti balneari
Art. 75
Stabilimenti balneari
1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come i trattamenti elioterapici (82)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32.

e termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative (102)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28.

, purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie.
3. Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali) dagli operatori iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della stessa l.r. 2/2005 , nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.
4. Il comune, nel proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento.
5. Il regolamento, nell’ambito della disciplina del governo del territorio e nell’ottica della riqualificazione ambientale e della valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, stabilisce, in conformità alle prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa.(83)

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32.

6. Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'Sito esternoarticolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2010).
Art. 76
Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari
1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia. La SCIA può ricomprendere anche le attività di cui all’articolo 75, commi 2 e 3.
3. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.
Art. 77
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione degli stabilimenti balneari, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 78
Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività degli stabilimenti balneari per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a preliminare comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
Art. 79
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività degli stabilimenti balneari (52)

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Art. 80
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.(53)

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore (54)

Parole soppresse con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 81
Sanzioni amministrative
1. Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
CAPO IV
Art. 82
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.
Art. 83
Comunicazione iniziale e periodica
1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
2. La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l'elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
3. La comunicazione è presentata:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione. (4)

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2.

4. Si applica la disposizione di cui all’articolo 32, comma 4.
Art. 84
1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze ricevono dagli SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.
2. I comuni trasmettono alla Regione l'elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con l’indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 84 bis
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).
Art. 85
Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio
1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura è esposta, in modo che sia perfettamente visibile e secondo il modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.
2. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura.
Art. 86
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.
3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.
4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.
CAPO V
Agenzie di viaggio e turismo
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 87
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero.
2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell’33, comma 1, lettera c) dell’allegato 1 al(84)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33.

d.lgs. 79/2011.
3. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:
a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;
d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.
4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 96.
Art. 88
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività
1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali e professionali:
a) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) il requisito professionale di cui all'articolo 94.
2. I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale. (103)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29.

3. In caso di vendita diretta al pubblico l’attività è esercitata in un locale aperto al pubblico.
4. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo di stipulare le polizze assicurative di cui all'articolo 91, commi 1 e 2.
5. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di regioni o comuni italiani.
Art. 89
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 88.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 6.
4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o alla ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni dalla variazione intervenuta.
5. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 87, comma 1, è soggetta a SCIA.
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.
7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.
8. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e le relative variazioni.
Art. 90
Attività complementari
1. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento di attività complementari di cui all'articolo 87, comma 3, (59)

Parole soppresse con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 34.

nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.
Art. 91
1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011.(86)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34.

2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011. (60)

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

(86)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2.
Art. 92
Chiusura temporanea dell'agenzia
1. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.
2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è previamente (61)

Parola inserita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 36.

comunicata allo SUAP competente per territorio.
3. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.
Art. 93
Agenzie di viaggio e turismo on line
1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente (62)

Parola inserita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 37.

con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ad esclusione dell’articolo 88, comma 3.
2. L'apertura delle agenzie di cui al comma 1 è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.
SEZIONE II
Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
Art. 94
Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio.
2. La qualifica di cui al comma 1 si ottiene al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento in conformità alle disposizioni statali vigenti;
b) superamento dell’esame di cui all’articolo 95 o dell’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni.
3. Il possesso della qualifica è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
4. Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di un’agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso della qualifica.
5. Il direttore tecnico presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.
Art. 95
Esame di idoneità
1. Coloro che intendono acquisire l'idoneità professionale presentano la domanda per sostenere l’esame di idoneità, accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 96. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneità coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio e i rappresentanti legali delle associazioni di cui all'articolo 96.
2. Per l'ammissione all'esame di idoneità è necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d'esame e determina le modalità per l'effettuazione delle prove.
4. La Regione espleta le prove d'esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.
5. La Regione rilascia a chi ha superato positivamente l'esame un attestato di idoneità.
SEZIONE III
Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria
Art. 96
Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi
1. È istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'albo delle associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:
la sede legale dell'associazione;
le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione;
il possesso dei requisiti di cui al comma 2, che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo.
4. Alla domanda di iscrizione è allegato lo statuto dell'associazione.
5. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
6. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.
7. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.
Art. 97
Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio
1. I soggetti di cui all'articolo 96 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme del presente capo al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando:
a) le complete generalità, nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del TULPS approvato con r.d. 773/1931, della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
c) le attività che si intendono esercitare.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipulazione della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 91, comma 1, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 96, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività.
3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze.
4. Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività è responsabile anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 96, comma 6. L'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell'articolo 94, comma 5.
5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del titolo VI, capo I, dell’allegato 1 al (87)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35.

d.lgs. 79/2011.
Art. 98
Organizzazione occasionale di viaggi
1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni (88)

Parole inserite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 36.

nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. E’ altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a).
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospendono l’effettuazione dell’iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l’obbligo della stipulazione dell’assicurazione.
Art. 99
Uffici di biglietteria
1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attività sia limitata all’emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto dagli articoli 87 e seguenti riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.(63)

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.
SEZIONE IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 100
Sospensione e cessazione dell'attività
1. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all’articolo 88, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.
2. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la chiusura dell'attività nei seguenti casi:
a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato a quanto previsto nella diffida;
b) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il mancato adempimento dell'obbligo della copertura assicurativa di cui rispettivamente all'articolo 91, commi 1 e 2, e all'articolo 97, comma 2, l'agenzia o l'associazione non provveda all'adempimento entro il termine stabilito nella diffida.
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la cessazione dell'attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 qualora non si sia provveduto alla costituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.
5. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana, previa diffida, provvedono all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 101
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle attività di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 88, comma 1.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 102
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 89;
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività nei confronti dei non associati. (90)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 37.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00:
b) il direttore tecnico che non presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia e il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 97, comma 4;
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività senza la preventiva comunicazione prevista all'articolo 97;
d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 98 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
e) chi contravviene a quanto disposto dall'articolo 88, comma 3;
f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 89, commi 3 e 7, dall'articolo 92 e dall'articolo 96, comma 7.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, chi viola gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate
CAPO VI
Norme finali
Art. 103
Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello
1. Nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli accordi sindacali di secondo livello.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato previsto dall'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2018, n. 24 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.