Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
SEZIONE V
Locazioni turistiche
Art. 70
Locazioni turistiche(49)
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011 (81), si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di (98) omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
Art. 71
Scambio di alloggi per finalità turistiche
1. Ai fini del presente testo unico, non costituisce locazione a fini turistici l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato, nell'ambito dell'economia della condivisione (sharing economy).
Art. 72
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.