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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 114
Definizione dell'attività di accompagnatore turistico
1. È Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al (92)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39.

d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.(66)

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Art. 115
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell’esame di cui all’articolo 117;
abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117;
abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.
Art. 116
Abrogato.
Art. 117
Corsi di qualificazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell’accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.
Art. 118
Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 117 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, il numero delle ore e le modalità di accesso.
Art. 119
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato previsto dall'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2018, n. 24 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.