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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

SEZIONE III
Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria
Art. 96
Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi
1. È istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'albo delle associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:
la sede legale dell'associazione;
le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione;
il possesso dei requisiti di cui al comma 2, che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo.
4. Alla domanda di iscrizione è allegato lo statuto dell'associazione.
5. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
6. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.
7. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.
Art. 97
Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio
1. I soggetti di cui all'articolo 96 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme del presente capo al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando:
a) le complete generalità, nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del TULPS approvato con r.d. 773/1931, della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
c) le attività che si intendono esercitare.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipulazione della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 91, comma 1, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 96, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività.
3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze.
4. Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività è responsabile anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 96, comma 6. L'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell'articolo 94, comma 5.
5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del titolo VI, capo I, dell’allegato 1 al (87)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35.

d.lgs. 79/2011.
Art. 98
Organizzazione occasionale di viaggi
1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni (88)

Parole inserite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 36.

nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. E’ altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a).
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospendono l’effettuazione dell’iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l’obbligo della stipulazione dell’assicurazione.
Art. 99
Uffici di biglietteria
1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attività sia limitata all’emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto dagli articoli 87 e seguenti riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.(63)

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.