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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

CAPO V
Agenzie di viaggio e turismo
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 87
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero.
2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell’33, comma 1, lettera c) dell’allegato 1 al(84)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33.

d.lgs. 79/2011.
3. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:
a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;
d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.
4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 96.
Art. 88
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività
1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali e professionali:
a) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) il requisito professionale di cui all'articolo 94.
2. I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale. (103)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29.

3. In caso di vendita diretta al pubblico l’attività è esercitata in un locale aperto al pubblico.
4. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo di stipulare le polizze assicurative di cui all'articolo 91, commi 1 e 2.
5. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di regioni o comuni italiani.
Art. 89
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 88.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 6.
4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o alla ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni dalla variazione intervenuta.
5. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 87, comma 1, è soggetta a SCIA.
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.
7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.
8. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e le relative variazioni.
Art. 90
Attività complementari
1. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento di attività complementari di cui all'articolo 87, comma 3, (59)

Parole soppresse con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 34.

nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.
Art. 91
1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011.(86)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34.

2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011. (60)

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

(86)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2.
Art. 92
Chiusura temporanea dell'agenzia
1. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.
2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è previamente (61)

Parola inserita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 36.

comunicata allo SUAP competente per territorio.
3. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.
Art. 93
Agenzie di viaggio e turismo on line
1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente (62)

Parola inserita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 37.

con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ad esclusione dell’articolo 88, comma 3.
2. L'apertura delle agenzie di cui al comma 1 è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.
SEZIONE II
Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
Art. 94
Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio.
2. La qualifica di cui al comma 1 si ottiene al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento in conformità alle disposizioni statali vigenti;
b) superamento dell’esame di cui all’articolo 95 o dell’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni.
3. Il possesso della qualifica è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
4. Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di un’agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso della qualifica.
5. Il direttore tecnico presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.
Art. 95
Esame di idoneità
1. Coloro che intendono acquisire l'idoneità professionale presentano la domanda per sostenere l’esame di idoneità, accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 96. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneità coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio e i rappresentanti legali delle associazioni di cui all'articolo 96.
2. Per l'ammissione all'esame di idoneità è necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d'esame e determina le modalità per l'effettuazione delle prove.
4. La Regione espleta le prove d'esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.
5. La Regione rilascia a chi ha superato positivamente l'esame un attestato di idoneità.
SEZIONE III
Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria
Art. 96
Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi
1. È istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'albo delle associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:
la sede legale dell'associazione;
le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione;
il possesso dei requisiti di cui al comma 2, che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo.
4. Alla domanda di iscrizione è allegato lo statuto dell'associazione.
5. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
6. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.
7. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.
Art. 97
Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio
1. I soggetti di cui all'articolo 96 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme del presente capo al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando:
a) le complete generalità, nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del TULPS approvato con r.d. 773/1931, della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
c) le attività che si intendono esercitare.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipulazione della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 91, comma 1, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 96, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività.
3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze.
4. Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività è responsabile anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 96, comma 6. L'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell'articolo 94, comma 5.
5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del titolo VI, capo I, dell’allegato 1 al (87)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35.

d.lgs. 79/2011.
Art. 98
Organizzazione occasionale di viaggi
1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni (88)

Parole inserite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 36.

nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. E’ altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a).
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospendono l’effettuazione dell’iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l’obbligo della stipulazione dell’assicurazione.
Art. 99
Uffici di biglietteria
1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attività sia limitata all’emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto dagli articoli 87 e seguenti riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.(63)

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.
SEZIONE IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 100
Sospensione e cessazione dell'attività
1. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all’articolo 88, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.
2. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la chiusura dell'attività nei seguenti casi:
a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato a quanto previsto nella diffida;
b) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il mancato adempimento dell'obbligo della copertura assicurativa di cui rispettivamente all'articolo 91, commi 1 e 2, e all'articolo 97, comma 2, l'agenzia o l'associazione non provveda all'adempimento entro il termine stabilito nella diffida.
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la cessazione dell'attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 qualora non si sia provveduto alla costituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.
5. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana, previa diffida, provvedono all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 101
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle attività di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 88, comma 1.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 102
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 89;
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività nei confronti dei non associati. (90)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 37.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00:
b) il direttore tecnico che non presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia e il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 97, comma 4;
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività senza la preventiva comunicazione prevista all'articolo 97;
d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 98 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
e) chi contravviene a quanto disposto dall'articolo 88, comma 3;
f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 89, commi 3 e 7, dall'articolo 92 e dall'articolo 96, comma 7.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, chi viola gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato previsto dall'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2018, n. 24 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

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