Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
CAPO III
Stabilimenti balneari
Art. 75
Stabilimenti balneari
1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come i trattamenti elioterapici (82) e termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative (102), purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie.
3. Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali) dagli operatori iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della stessa l.r. 2/2005 , nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.
4. Il comune, nel proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento.
5. Il regolamento, nell’ambito della disciplina del governo del territorio e nell’ottica della riqualificazione ambientale e della valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, stabilisce, in conformità alle prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa.(83)
6. Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2010).
Art. 76
Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari
1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia. La SCIA può ricomprendere anche le attività di cui all’articolo 75, commi 2 e 3.
3. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.
Art. 77
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione degli stabilimenti balneari, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 78
Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività degli stabilimenti balneari per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a preliminare comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
Art. 79
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività degli stabilimenti balneari (52) è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Art. 80
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.(53)
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore (54) non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 81
Sanzioni amministrative
1. Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.