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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

CAPO II
Altre strutture ricettive e locazioni turistiche(42)

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 44
Oggetto
1. Il presente capo disciplina:
a) le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:
1) case per ferie;
3) rifugi escursionistici;
4) rifugi alpini;
5) bivacchi fissi.
b) le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:
1) esercizi di affittacamere;
2) bed and breakfast;
3) case e appartamenti per vacanze;
4) residenze d’epoca.
c) i residence;
d) le locazioni turistiche.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:
a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
b) per apertura stagionale di intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
3. Con il regolamento sono stabiliti i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui al comma 1.
SEZIONE II
Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
Art. 45
Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.
3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata:
a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività associativa e relativi accompagnatori;
b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;
c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.
4. Il titolare e il gestore delle case per ferie possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 83 del d.lgs.159/2011 .
Art. 46
1. Sono ostelli (45)

Parole soppresse con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

le strutture ricettive, attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.
3. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 83 del d.lgs. 159/2011 .
Art. 47
Rifugi escursionistici
1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il titolare e il gestore dei rifugi escursionistici possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 83 del d.lgs. 159/2011 .
Art. 48
Rifugi alpini
1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il titolare e il gestore dei rifugi alpini possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 83 del d.lgs. 159/2011 .
3. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.
Art. 49
Bivacchi fissi
1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.
2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.
Art. 50
Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva
1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4.
5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
6. Per i rifugi alpini con custodia, nella SCIA è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.
7. L'attivazione di un bivacco fisso è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.
Art. 51
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 52
Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici (46)

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo. (104)

Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 30.

Art. 53
Cessazione dell’attività
1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
SEZIONE III
Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
Art. 54
Requisiti
1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti dal regolamento.
2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.
Art. 55
Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
2. Gli affittacamere possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio.
4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
Art. 56
Bed and breakfast
1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e (3)

Parole inserite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 1.

comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all’articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
Art. 57
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari ad uso residenziale (101)

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27.

composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
Art. 58
Residenze d'epoca
1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
2. Le residenze d’epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 18 e 19, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla l.r. 30/2003 che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca» mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.
Art. 59
Soggetti gestori
1. Per le strutture ricettive di cui alla presente sezione è obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.
Art. 60
Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.
Art. 61
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 62
Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici (47)

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo. (104)

Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 30.

Art. 63
Cessazione dell’attività
1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
SEZIONE IV
Definizione e caratteristiche dei residence
Art. 64
Residence
1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
2. Le unità abitative devono possedere:
a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti nel regolamento.
3. Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.
4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.
Art. 65
Classificazione e revisione della classificazione
1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione prevista nel regolamento.
2. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 66.
3. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
4. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.
Art. 66
Esercizio dell'attività di residence
1. L'esercizio dell’attività di residence è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 64 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può ricomprendere anche l’attività di somministrazione di bevande.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4.
5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
Art. 67
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dei residence, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 68
Sospensione dell’attività
1. La sospensione dell’attività di residence per un periodo superiore a quindici (48)

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo. (104)

Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 30.

Art. 69
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività di residence è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
SEZIONE V
Locazioni turistiche
Art. 70
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011 (81)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31.

, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di (98)

Parole soppresse con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 2.

omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
Art. 71
Scambio di alloggi per finalità turistiche
1. Ai fini del presente testo unico, non costituisce locazione a fini turistici l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato, nell'ambito dell'economia della condivisione (sharing economy).
Art. 72
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.
SEZIONE VI
Vigilanza e sanzioni
Art. 73
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 74
Sanzioni amministrative
1. Chi gestisce una delle strutture ricettive (50)

Parola aggiunta con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

disciplinate dal (51)

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:
a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA;
b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.
5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:
a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;
b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.
7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato previsto dall'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2018, n. 24 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.