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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le strutture turistico ricettive, le imprese e le professioni del turismo.
2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;
b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico toscano, anche in sinergia con il sistema agrituristico di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università;
e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale e termale della regione;
f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;
g) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico che applicano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, investono sulla sicurezza e rispettano la disciplina contrattuale nazionale e integrativa dei rapporti di lavoro, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l’individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l’emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;
h) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;
i) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico toscano;
j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
k) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale ;
l) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore.
Art. 2
Turismo accessibile
1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con Sito esternolegge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti fruitori delle strutture (10)

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari (11)

Parole inserite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 3.
Art. 3
Regolamento di attuazione
1. La Regione approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, il relativo regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento, al fine di disciplinare, in particolare:
a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari (12)

Parole inserite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

forniscono informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, di cui all’articolo 2, comma 2;
b) le modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD), di cui all’articolo 8, comma 3;
c) le modalità con cui i comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1;
d) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all’articolo 12, comma 3;
e) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera a);
f) i segni distintivi degli IAT, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b);
g) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c);
h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d);
i) le modalità e le procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco, di cui all’articolo 16, comma 5;
j) i requisiti delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a);
k) i criteri per la classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera b);
l) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera c);
m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 37, comma 1;(13)

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

n) i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui all’articolo 44, comma 3;
o) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva, di cui all’articolo 75, comma 5;
p) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all’articolo 75, comma 6;
q) le conoscenze o capacità professionali, di cui all’articolo 94, comma 2, lettera a);
r) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida turistica, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a);(76)

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26.

s) i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, ci cui all’articolo 115, comma 1;(76)

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26.

t) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 122, comma 2;(13)

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

u) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 123, comma 1, lettera a).(76)

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26.

Art. 4
Funzioni della Regione
1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;
c) le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;
d) il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;
e) l'organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;
f) l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente anche mediante l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) e la Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.
Art. 5
Funzioni della Città metropolitana di Firenze
1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) classificazione delle strutture ricettive;
c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze.
3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dalla Città metropolitana di Firenze sull’intero territorio della medesima, fino a quando non sia attivato da parte dei comuni l’esercizio associato di cui all’articolo 6, comma 2.
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città metropolitana di Firenze adempie quanto previsto dall'articolo 7. (15)

Comma aggiunto con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 4.

Art. 6
Funzioni dei comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:
a) esercizio delle strutture ricettive;
b) esercizio delle attività professionali;
c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.
2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 7.(16)

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

2 bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera c). (17)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

2 ter. I comuni presenti in più ambiti territoriali di cui dell’allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti. (17)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

3. Sono fatte salve le convenzioni fra comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale definite entro la data di entrata in vigore della presente legge.
3 bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un’unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito. (17)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

4. Fino a quando non sia attivato l'esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
5. In caso di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 . A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l'accordo può prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015 . In caso di cessazione dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non comportano il trasferimento di risorse regionali. Resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la l.r. 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.
Art. 7
Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica
1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all’articolo 5, comma 3, (18)

Parole inserite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 6.

all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:
a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all'articolo 8.
Art. 8
Osservatorio turistico di destinazione (OTD)
1. L’OTD è un’attività di confronto e misurazione in merito ai fenomeni collegati al turismo svolta esclusivamente a livello di singolo ambito territoriale e orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale, in un'ottica di dialogo sociale.
2. L'attività di OTD, nell'ipotesi di cui all’articolo 6, comma 2, è coordinata dal comune responsabile della gestione associata.
3. Le modalità di svolgimento delle attività di OTD sono definite con il regolamento.(1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

Art. 9
Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia
1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) classificazione delle strutture ricettive;
c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 22/2015 . Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni.
3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 7.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono a quanto previsto dall'articolo 7.
Art. 10
Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente testo unico la Regione, i comuni e la città metropolitana possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni.
Art. 11
Elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche
1. Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, a fini di pubblicità e di statistica, gli elenchi delle imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico. A tal fine, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le relative informazioni secondo le modalità previste dal regolamento.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.