Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 9
Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia
1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) classificazione delle strutture ricettive;
c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 22/2015 . Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni.
3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 7.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono a quanto previsto dall'articolo 7.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.