Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 85
Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio
1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura è esposta, in modo che sia perfettamente visibile e secondo il modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.
2. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.