Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 64
Residence
1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
2. Le unità abitative devono possedere:
a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti nel regolamento.
3. Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.
4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.