Menù di navigazione

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

Art. 44
Oggetto
1. Il presente capo disciplina:
a) le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:
1) case per ferie;
3) rifugi escursionistici;
4) rifugi alpini;
5) bivacchi fissi.
b) le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:
1) esercizi di affittacamere;
2) bed and breakfast;
3) case e appartamenti per vacanze;
4) residenze d’epoca.
c) i residence;
d) le locazioni turistiche.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:
a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
b) per apertura stagionale di intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
3. Con il regolamento sono stabiliti i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato previsto dall'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2018, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.