Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 37
Classificazione(38)
1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.
2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:
a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;
e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera.
3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo 32.
4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.