Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 29
Parchi di vacanza
1. Sono parchi di vacanza i campeggi a gestione unitaria in cui è praticato l'affitto delle piazzole ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del 40 per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.