Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 156
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto nell'albo regionale di cui all'articolo 146 (1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell'articolo 153 (1), comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.
3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 153 (1), commi 1 e 2.
4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.