Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 142
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale
1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.