Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 108
Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 107 (1), il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio e di formazione, di aver già acquisito le conoscenze relative a materie che formano oggetto del corso.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.