Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 105
Esercizio della professione
1. Per l’esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di istituto secondario di secondo grado;
b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 107 (1). Il possesso del titolo di studio universitario esenta dalla frequenza dei corsi;
c) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea dall’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
3. Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. La cessazione dell'attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.