Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 100
Sospensione e cessazione dell'attività
1. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all’articolo 88, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.
2. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la chiusura dell'attività nei seguenti casi:
a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato a quanto previsto nella diffida;
b) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il mancato adempimento dell'obbligo della copertura assicurativa di cui rispettivamente all'articolo 91, commi 1 e 2, e all'articolo 97, comma 2, l'agenzia o l'associazione non provveda all'adempimento entro il termine stabilito nella diffida.
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la cessazione dell'attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 qualora non si sia provveduto alla costituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.
5. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana, previa diffida, provvedono all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.