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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 27
Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dalla l.r. 39/2005 , si applicano in materia di efficienza energetica in edilizia le disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 192/2015 e ai relativi provvedimenti attuativi.
2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2 bis. La Giunta regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di una comunicazione recante la data di conclusione della procedura di razionalizzazione di cui all’articolo 24, comma 2.(7)

Comma aggiunto con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 18.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.