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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 26
Disposizioni di prima applicazione
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 , si applicano:
a) in materia di requisiti minimi di prestazione energetica, le disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 192/2005 e quelle di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1, dello stesso Sito esternod.lgs. 192/2005 ;
b) in materia di certificazione energetica, le disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 192/2005 e quelle di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6, comma 12, dello stesso Sito esternod.lgs. Sito esterno192/2005 ;
c) in materia di vigilanza, controllo sugli impianti termici e applicazione delle relative sanzioni, le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), per quanto compatibili con la presente legge.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera d), della l.r. 39/2005 , i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, comma 4 del d.p.g.r. 25/R/2015, nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kilowatt, sono disposti secondo le seguenti cadenze temporali:
a) entro il quarto anno successivo ai controlli di cui all'articolo 9, comma 2, del d.p.g.r. 25/R/2015;
b) entro ogni biennio per i controlli successivi a quelli di cui alla lettera a).
3 . Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23 septies, comma 1, della l.r. 39/2005 , per le annualità 2017 e 2018, il contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, del d.p.g.r. 25/R/2015, nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma di potenza tra 10 e 100 kilowatt, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore a euro 20,00.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h) e h) quater, della l.r. 39/2005 , nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), della stessa l.r. 39/2005 , la Regione si avvale di ARRR s.p.a. a decorrere dalla data di conclusione delle procedure di cui all’articolo 24, comma 2 e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019.(6)

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.