Art. 4
Disposizioni sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 39/2005
1. L' articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico
1. Gli interventi di cui all'
articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia, tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi, fissati in applicazione del medesimo decreto, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
2. Nei casi di cui all'
articolo 8 del d.lgs. 192/2005 , è trasmessa al comune la relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel rispetto dei principi dettati dal
d.lgs.192/2005 , possono essere individuati i casi a cui applicare requisiti alternativi a quelli di cui al comma 1, tenuto conto della onerosità o difficoltà nel rispetto di tali requisiti.
4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è specificata la tipologia di dati da inserire nella relazione di cui al comma 2, nonché la modalità di trasmissione telematica della stessa.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.