Menù di navigazione

Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 3
Istituzione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art. 22 bis - Sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici
1. La Regione istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione
energetica degli edifici, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di libera circolazione dei servizi, di seguito indicato come “sistema di riconoscimento”.
2. Il sistema di riconoscimento, gestito nell’ambito del sistema informativo regionale sull'efficienza
energetica di cui all’articolo 23 ter, è costituito da appositi elenchi, contenenti i nominativi degli organismi e dei soggetti che, in base alla normativa statale e comunitaria di riferimento, svolgono le attività di cui al comma 1.
3. La Regione promuove programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale degli organismi e dei soggetti di cui al comma 1.
4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1, accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, secondo le modalità indicate nell'articolo 23 quater.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.